Onorevoli Colleghi! - La VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge 1746-undevicies, che reca un contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), nonché l'incremento del contributo ordinario in favore dello stesso CAI.

1)  Premessa: la natura del provvedimento e le sue finalità.

      Il disegno di legge in questione risulta dallo stralcio, disposto dal Presidente della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 2006, di alcune disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2007

 

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(presentato dal Governo), in quanto non ritenute compatibili con il contenuto proprio della legge finanziaria ai sensi della legge n. 468 del 1978. Lo stralcio ha riguardato, in particolare, la disposizione relativa all'assegnazione di un contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI, che è stata quindi assegnata alla VIII Commissione, la quale ha successivamente stabilito, nel corso dell'esame in sede referente, di apportare modifiche e integrazioni alla disposizione stralciata, definendo infine un testo nel quale è stato aggiunto, tra l'altro, anche l'adeguamento del contributo annuo al CAI.
      Al riguardo, appare opportuno ricordare che il contributo in questione trae le sue solide motivazioni dalla importante tradizione legata all'attività del Corpo del soccorso alpino, che è composto da circa 7.000 tecnici, tutti soci del CAI, che operano in qualità di volontari lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con un ricambio annuale di 400-500 unità. La struttura territoriale si compone di 21 Servizi Regionali, 33 Zone Alpine con 232 Stazioni e 16 Zone Speleologiche con 29 Stazioni di soccorso. Per citare solo un esempio, nel 2005 il Corpo ha effettuato 5.563 interventi, soccorrendo 6.020 persone e impegnando 25.565 volontari. L'attività addestrativa si svolge seguendo programmi consolidati messi a punto dalle otto Scuole nazionali, alle quali è demandata la formazione dei vari operatori tecnici. Il Corpo è annoverato tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed è inserito nel Servizio sanitario nazionale.
      Si ricorda, in proposito, che la legge 21 marzo 2001, n. 74, ha provveduto a disciplinare specificamente la materia del soccorso alpino e speleologico, riconoscendo, innanzitutto, «il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS del CAI». Nell'attività di soccorso il Corpo opera in collaborazione con altri enti (Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato), avendo tuttavia la titolarità del coordinamento dei soccorsi in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, come disposto dall'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003). Poiché, peraltro, l'attività del Corpo è affidata a volontari, l'onere a carico del bilancio dello Stato è assai limitato, rispetto a quello che risulterebbe con una gestione del servizio di soccorso praticata su base professionale. Infatti, nel bilancio di previsione 2007 il contributo dello Stato per le attività del CNSAS è pari a 613.166 euro, cui vanno aggiunti 449.446 euro quale contributo per l'assicurazione dei volontari e per la gestione del centro di coordinamento del Corpo. Nell'esercizio 2006 il contributo al CNSAS era pari a 963.166 euro, quindi maggiore di 350 mila euro rispetto allo stanziamento per il 2007. Ciò è dovuto al fatto che il decreto-legge n. 136 del 2004, all'articolo 8-octies, ha attribuito al Corpo un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
      Per questi motivi, la VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione del presente disegno di legge, il cui esame in sede referente si è concluso al termine di una intensa attività istruttoria.

2)  L'attività istruttoria in Commissione e i pareri delle Commissioni competenti.

      La VIII Commissione ha iniziato l'esame preliminare del disegno di legge nella seduta del 21 febbraio 2007. Dopo una ulteriore seduta dedicata all'esame preliminare, la VIII Commissione ha svolto l'esame degli emendamenti, trasmettendo il testo risultante ai pareri delle competenti Commissioni permanenti. La I Commissione ha, quindi, espresso parere favorevole, mentre la V Commissione ha espresso parere favorevole con condizione e osservazione. La Commissione di merito ha, pertanto, ritenuto di apportare una ulteriore modifica al testo risultante dagli emendamenti, giudicando opportuno recepire i rilievi formulati dalla V Commissione. Il frutto di tale attività istruttoria è, dunque, il

 

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testo che la VIII Commissione propone oggi all'attenzione dell'Assemblea.

3)  Il testo del provvedimento.

      Il disegno di legge in esame, come modificato dalla VIII Commissione, si compone di due articoli. Con l'articolo 1, risultante dallo stralcio del disegno di legge finanziaria per il 2007, come successivamente modificato dalla Commissione, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo Corpo. La copertura degli oneri è a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. A sua volta, l'articolo 2, introdotto con un apposito emendamento nel corso dell'esame in sede referente e poi modificato a seguito del parere reso dalla V Commissione, prevede che il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, con la legge 24 dicembre 1985, n. 776, sia ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009. Anche in questo caso, la copertura degli oneri è individuata nel fondo speciale di parte corrente.
      In conclusione, nel ribadire una valutazione positiva sul disegno di legge in esame, se ne auspica una rapida approvazione da parte della Camera.

Raffaella MARIANI, Relatore.

 

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